Teramo - Martedì 21 gennaio è stata convocata dal Liquidatore, Gabriele Di Natale, l’Assemblea dei soci della Gran Sasso Teramano. All’ordine del giorno ci sono questi argomenti:
1 Comunicazioni del Liquidatore
2 Situazione liquidatoria della società. Deliberazioni conseguenti.
3 Nomina componente Collegio Sindacale. Deliberazioni conseguenti.
4 Varie ed eventuali. Ai soci della Gran Sasso Teramano (Società in liquidazione) e quindi al Presidente della Provincia di Teramo, al Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, del Presidente della Regione Abruzzo, al Sindaco del Comune di Pietracamela, al Sindaco del Comune di Fano Adriano, ai Presidenti delle A.S.B.U.C. Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Pietracamela e di Intermesoli si chiede a nome e per conto della collettività tutta degli amanti della nostra montagna di fare un passo importante ovvero di inserire all’o.d.g. della prossima Assemblea dei soci e di mettere a votazione il seguente argomento:
l'esperimento d'ogni azione legale a tutela del patrimonio della Gran Sasso Teramano per impedire che dalla custodia negligente e inadeguata, quale è stata quella sinora svolta dalla Marco Finori S.R.L. possano derivare ulteriori danni, non esclusa una denuncia - querela contro il custode per il delitto di cui all'art. 388 bis c.p.
Ai Prati di Tivo, gli impianti sciistici sono abbandonati: la guida alpina Pasquale Iannetti con l'avv. Di Nanna ha denunciato il 20 dicembre scorso, un danno erariale.
La guida alpina Pasquale Iannetti e l’avvocato Vincenzo di Nanna spiego i fatti: “L’esposto a firma di Pasquale Iannetti per danno erariale (e non solo) è stato depositato in via telematica il 16 dicembre ore 13.55; lo stesso atto è stato depositato, inoltre, sul portale della Procura di Teramo alle ore 16.09 dello stesso giorno: s’ipotizza a carico dell’attuale custode degli impianti, il delitto di cui all’art. 388 bis c.p. (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro):
(Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309)
Possiamo (purtroppo) parlare di distruzione e non di semplice danneggiamento per la ragione che la mancanza di manutenzione e di ogni accorgimento e cautela volti a
conservare gli impianti sciistici in oggetto ben possono averne compromesso, in maniera definitiva, l’utilizzabilità trasformando ormai Prati di Tivo in una stazione sciistica fantasma.
Quali costi e quali spese dovranno essere sostenuti per ripristinarne la funzionalità e così impedirne la rovina già in atto?
Ma, una possibile responsabilità penale del custode, perseguibile peraltro solo a seguito di formale querela da parte della Gran Sasso Teramano e degli Enti Pubblici titolari di quote di partecipazione in detta società proprietaria degli impianti, come meglio si esporrà più avanti, appare di minor rilievo rispetto ai gravi danni arrecati al patrimonio di detta società e quindi a quello degli Enti Pubblici titolari quote di partecipazione nella stessa.
Quali azioni legali sono state intraprese da detti soggetti per tutelare il patrimonio di cui sono proprietari pro quota?
Al momento sembra quasi nessuna e, per quanto ci consta, non risulta che la MARCO FINORI sia stata citata in giudizio per rispondere dei danni o il rappresentante legale querelato per il delitto di cui all’art. 388 bis c.p.
Una passività che, come si esporrà più avanti è caratterizzata, non solo da colpa grave ma da colpa con previsione dell’evento che rasenta il dolo eventuale.
Questo - proseguono - Elenco dei danni: Un elenco dei danni causati da tale incuria può esser operato solo in difetto, con la precisazione che il recente “scarrucolamento” della fune della seggiovia del Pilone rappresenta solo l’ultimo tassello del doloroso mosaico:
-la distruzione del montacarichi destinato a far scendere dalla pedana di monte i diversamente abili,
- la distruzione della staccionata situata sull’Arapietra,
- il totale abbandono dei tre costosi battipista, le due motoslitte, l'impianto di innevamento artificiale con la relativa pompa di sollevamento inservibili (al riguardo c’è la relazione della ditta MND Italia),
- l’abbandono sul bordo della strada provinciale n.43 bis dei sette produttori di neve artificiale (anche in questo caso c’è la relazione della ditta MND Italia che sostiene che non è conveniente ripararli).
-l’abbandono alle intemperie di tutte le seggiole delle seggiovie, pilone e quadriposto.
-il totale stato di abbandono dell’impianto CaseX, situato a ridosso dell’edicola votiva della Madonnina sull’Arapietra (le foto sono esplicative), A seguito di questo la Provincia è intervenuta con un cospicuo contributo di ben130.000 euro, fatto che ex se consente di ipotizzare una responsabilità per danno erariale.
l’autodistruzione” di tre O’bellX
(quest’ultima rilevante voce di danno, tuttavia, non è imputabile alla Finori s.r.l. perché precedente alla sua gestione – custodia)
Da qui, secondo i ricorrenti, la RESPONSABILITA’ DELLA MARCO FINORI s.r.l.
“Una precisazione è doverosa e può esser valutata solo a partire dal 17 gennaio 2019 sino ad oggi. In effetti, nel 2019 ha inizio la gestione in virtù di un contratto stipulato con la G.S.T. il 17 gennaio mentre, a partire dal 27 febbraio 2024, ha assunto l’Ufficio di custode nominato dal Tribunale di Teramo che, in accoglimento di un ricorso cautelare proposto dalla Finori, ha disposto il sequestro del ramo di azienda che gestisce gli impianti di risalita e le strutture ricettive di proprietà della GST di Pietracamela e Fano Adriano, nominandola custode giudiziario con l’incarico di gestire e amministrare i sopra indicati beni, nel rispetto degli obblighi e dei diritti conferiti dall’ultimo comma dell’art. 676 cpc, con autorizzazione a svolgere ogni attività prevista dalla legge e ritenuta utile al perseguimento delle finalità sottesa alla nomina
RESPONSABILITA’ PENALE:
A partire, dunque, dal 7 febbraio 2024 l’inadempimento agli obblighi dell’Ufficio Pubblico di custode, consente d’ipotizzare a carico dell’amministratore della società il signor Marco Finori una responsabilità penale ex art. 388 bis c.p.
A tal fine assume particolare rilievo la circostanza del recentissimo “scarrucolamento”, avvenuto a causa dell’omessa manutenzione e predisposizione di cautele atte ad impedirlo (n.b. quando l’impianto è fermo, le funi vanno legate ed assicurate con i necessari accorgimenti tecnici, in modo che non cadano a causa del vento);
RESPONSABILITA’ CIVILE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E POI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’UFFICIO DI CUSTODE.
Non vi sono dubbi sul fatto che il gestore, in virtù del contratto stipulato, avrebbe dovuto curare con diligenza la manutenzione degli impianti e preservarli da ogni possibile fonte di danno oltre che, ma è appena il caso di precisarlo, farli funzionare.
A questo punto deve darsi una risposta alla domanda iniziale posta dal denunciante:
quid custodiet ipsos custodes?
Tradotto il noto detto latino in italiano ed applicato al caso concreto:
chi avrebbe dovuto vigilare e controllare il gestore/custode?
La domanda appare persino retorica e la risposta è scontata:
la società Gran Sasso Teramano in liquidazione e tutti gli Enti Pubblici titolari di quote di partecipazione.
(Per dovere d’informazione e per meglio delineare eventuali profili di responsabilità per danno erariale, è utile ricordare che la Gran Sasso Teramano è formata dalla Provincia di Teramo che ha il 52,00% delle quote azionarie, dalla Camera di Commercio di Teramo con il 42,374%, dalla Regione Abruzzo con il 3,50%, dal Comune di Pietracamela con il 0,412%, dal Comune di Fano Adriano con il 0,247%, dall’ASBUC, Amministrazione Separate dei Beni di Uso Civico di Pietracamela con il 1,319% e dall’ASBUC di Intermesoli con lo 0.082%.).
Questi Enti Pubblici hanno vigilato in maniera adeguata per tutelare il patrimonio di cui sono titolari pro quota?
Sembra, purtroppo, abbiano omesso di farlo - afferma Iannetti - quanto meno in maniera adeguata ed efficace, tanto che non risulta siano state intraprese azioni legali per richiedere alla società FINORI s.r.l. un risarcimento dei danni per l’evidente e reiterato inadempimento contrattuale o per querelare l’amministratore e legale rappresentante signor Marco Finori, nei limiti temporali di cui si è detto.