Teramo - Una sentenza del Tar dell’Aquila fa tremare la “Teramo Culturale”. Stop ai lavori del nuovo teatro comunale e Comune che dovrà pagare la somma di circa 700mila euro per risarcire al gestore dei locali del negozio di abbigliamento “Sottosopra”. Il Tar infatti ha accolto le ragioni del titolare, sfrattato dal Comune, che quindi non dovrà chiudere l’attività in vista dei lavori di riqualificazione del teatro comunale. Di conseguenza solo nel 2027, quando scadrà naturalmente il contratto di gestione dei locali, si potrà - eventualmente - procedere ai lavori così come previsti. Alcuni passi della sentenza:
“Conseguentemente, il Comune di Teramo va condannato al risarcimento dei danni a favore di parte ricorrente per danno emergente per un importo pari ad € 685.850,47, pari al 90% della somma quantificata da parte ricorrente per le voci di danno relative ai costi sostenuti per adempiere l’accordo transattivo sottoscritto con il Comune di Teramo e ai costi che la predetta parte deve sostenere per effettuare l’apporto di finanza esterna (cui la stessa rimarrà obbligata con l’omologa della proposta di concordato preventivo) necessario a garantire il soddisfacimento delle spese di procedura e dei creditori concorsuali”.
“…emerge chiaramente che la decisione del Comune di Teramo di revocare il proprio precedente assenso al rinnovo della concessione, espressa col provvedimento n. 91260 del 29 dicembre 2023, risulta illegittima in quanto non si basa, come affermato dal Comune, su fatti sopravvenuti al proprio assenso al rinnovo della concessione espresso in data 12 luglio 2022 ma su fatti già conosciuti in quel momento, ossia l’esistenza di un progetto già finanziato di ristrutturazione dell’intero Teatro comunale incompatibile con la presenza all’interno di locali commerciali, e si pone, pertanto, in palese violazione del principio di affidamento del privato, affidamento maturato sulla base dell’assenso al rinnovo della concessione espresso dal Comune nel mese di luglio 2022”.
“…il Collegio rileva che la revoca disposta dal Comune di Teramo al proprio assenso al rinnovo della concessione dei locali risulta illegittima in quanto contraria ai principi di buona fede ed affidamento del privato perché disposta non in base a fatti sopravvenuti al predetto assenso (espresso, si ricorda, a luglio 2022) ma a fatti già noti fin dal momento dell’espressione del medesimo e, dunque, non risulta rilevante ai fini della produzione del danno nei confronti della ricorrente la procedura di gara per la ristrutturazione del Cineteatro comunale ma il fatto che il Comune avesse espresso un assenso al rinnovo poi revocato in base a fatti già conosciuti al momento dell’espressione dell’assenso”.